Il Comune rilascia ai cittadini i seguenti certificati ed estratti di atti che risultano trascritti nei propri registri di stato civile:
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi degli eventi della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nell'estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso l'estratto può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Approfondimenti
Se non sussistono divieti di legge, gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
La validità di certificati ed estratti di atti di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
La copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata solo previa richiesta motivata e purché il rilascio non sia vietato dalla legge (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
E’ indispensabile specificare in modo dettagliato la motivazione ed il conseguente interesse giuridico per cui si chiede il rilascio del documento, soprattutto se la richiesta non viene fatta dall'interessato. Dalla richiesta deve emergere non un semplice interesse, ma la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In mancanza di adeguata motivazione, infatti, la richiesta potrebbe essere respinta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Non è possibile procedere al rilascio degli atti di stato civile per copia integrale nei casi in cui ciò è vietato da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio nel caso delle adozioni).
Il Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, art. 177 che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi 70 anni dalla loro formazione, è stato abrogato dal Decreto legislativo 10/08/2018, n. 101, art. 27, com. 1, lett. c. Pertanto non è più possibile rilasciare liberamente le copie integrale decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto. E’ esclusa la possibilità di soddisfare a richieste di rilascio di atti di stato civile per finalità di ricerca storica o di ricostruzione di alberi genealogici, in quanto non costituiscono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.