Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
- non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
- non è possibile stabilire la sua dimora abituale attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:
- il proprietario dell’abitazione
- un altro ufficio comunale
- un'altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino con un interesse legittimo
- la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
- l’assistenza sanitaria.
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Sezioni: Servizi demografici
Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:05.09